Siamo ritornati in quel di Pietra Ligure….dopo il lungo periodo di Luglio durante il quale i vigili “presidiavano” la piazza tenendo alla larga gli artisti….finalmente si può ritornare in piazza S.Nicolò a fare spettacolo!

Si è tutto risolto il 26 Luglio grazie alla direttiva della giunta comunale che ha raccolto i suggerimenti di noi artisti. Sarebbe stato davvero un gran peccato non poter più esibirsi a Pietra Ligure….un po’ per la sua piazza così grande, un po’ per il suo pubblico ormai educato agli spettacoli….Al sindaco ed alla Giunta comunale è  bastato mettere nero su bianco quelle 4 regole che di norma ogni artista di strada dovrebbe seguire.

Non sovrapporsi ad altre manifestazioni organizzate dal comune (ma anche da altri…), non sporcare o al massimo pulire subito dopo lo spettacolo….non disturbare la quiete pubblica (insomma se all’una sono già tutti a letto…non conviene mettersi a fare cerchio con la musica a tutto volume) e sopratutto non bloccare gli accessi ai commercianti (che di solito sono i primi a chiamare i vigili).

Piccolissime regole che se rispettate evitano tantissimi problemi a noi artisti………più in basso trovate la direttiva, mentre qua un piccolo video ricordo…..

httpvh://www.youtube.com/watch?v=60OSHPByHhE

qua di seguito la direttiva della G.C. approvata il 26/7/2010:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: il Comune di Pietra Ligure è ospitale verso tutte le forme artistiche in strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale;

sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico;

VISTO il regolamento comunale in materia di polizia urbana, adottato con deliberazione del consiglio comunale n.39 del 28.05.1999 che in merito all’esercizio dei mestieri girovaghi ed ambulanti, subordina lo svolgimento dell’attività al possesso dell’iscrizione nel registro ex art. 121 TULPS;

CONSIDERATO che con d.p.r. 28 maggio 2001 n. 311 sono state abrogate le disposizioni sopra richiamate dell’art. 121 T.U.L.P.S. ;

VISTO il decreto 28 febbraio 2005 che ha introdotto nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 la sezione denominata “spettacolo di strada” e definendola nel seguente modo:”trattasi di una attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti”

CONSIDERATO che la normativa menzionata potrebbe condurre ad interpretazioni contrapposte, facendo ritenere ad alcuni la necessità, per lo svolgimento dell’attività in oggetto, di dotarsi di licenza ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. nonché della conseguente concessione di suolo pubblico;

SENTITA la relazione del Sindaco il quale conferma l’orientamento favorevole alla libertà di espressione degli artisti di strada purché le esibizioni vengano svolte nel rispetto: della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore; della normale circolazione stradale e pedonale;

del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi ai luoghi di esibizione; del mantenimento della pulizia, del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi urbani

RITENUTO di non assoggettare lo svolgimento delle attività in oggetto alle norme in vigore sull’occupazione di suolo pubblico;

RITENUTO altresì che le esibizioni così come sopra meglio descritte possano svolgersi nei limiti sopra indicati su tutto il territorio comunale compatibilmente con: le manifestazioni organizzate dal Comune le manifestazioni organizzate da Associazioni e regolarmente autorizzate

gli intrattenimenti musicali regolarmente autorizzati presso i pubblici esercizi VISTO il D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale

A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, nel territorio comunale, delle esibizioni degli artisti di strada così come descritti in premessa ed alle condizioni sopra indicate ovvero senza la necessità del possesso di una autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. e della conseguente concessione di suolo pubblico;

2. di inviare copia della presente direttiva agli uffici comunali attività produttive e servizi tecnici specializzati per quanto di rispettiva competenza;

3. di incaricare il corpo di Polizia Municipale della corretta applicazione della presente direttiva ovvero di allontanare l’artista di strada qualora non sia rispettata anche solo una delle seguenti condizioni:

le emissioni sonore sono a suo giudizio di disturbo alla quiete pubblica; l’esibizione non consente la regolare circolazione stradale e pedonale; vengono ostruite le vie d’accesso alle attività commerciali ; il materiale utilizzato per l’esibizione sporca e/o rovina il suolo, le infrastrutture e gli arredi urbani

(consultabile anche a questo link)